Detrazioni fiscali per ristrutturazione: come funzionano e cosa sapere per la dichiarazione dei redditi 2014

Le spese per l’acquisto e la valorizzazione dell’abitazione principale, e per il patrimonio immobiliare in generale, costituiscono in Italia un valore tutelato e godono per questo dei vantaggi costituiti dalle agevolazioni fiscali, rese disponibili dallo stato.

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Come per gli anni precedenti, anche per il 2014 è prevista la possibilità di portare in detrazione dal proprio carico fiscale, un importo pari al 50% della spesa complessivamente sostenuta, in particolare per interventi di ristrutturazione e recupero edilizio o di salvaguardia della sicurezza, dell’igiene o del ripristino architettonico dell’edificio.

Ma cosa si intende per ristrutturazione? Gli interventi di questo tipo, possono interessare parti interne ed esterne dell’edificio, e riguardare oltre alle modifiche di tipo estetico o funzionale, la possibilità di dotare l’immobile di misure di sicurezza o l’eliminazione di barriere architettoniche.
Gli interventi di ristrutturazione possono avere natura ordinaria, o straordinaria: per questa seconda tipologia è richiesta la presentazione di un progetto dei lavori ed una comunicazione al comune in cui ha sede l’immobile.

La possibilità di detrarre le spese sostenute per i lavori di manutenzione, ha subito sostanziali modifiche nell’ultimo periodo. L’importo massimo che è possibile scalare dalle tasse dovute allo stato, diluito nei dieci anni successivi alla data di inizio dei lavori, è passato da un’importo di € 48.000 fino al 25 giugno 2013, ad un totale complessivo di € 96.000, per il periodo che va dal 26 giugno al 31 dicembre 2013.
Anche l’aliquota a cui effettuare il calcolo ha subito importanti modifiche, passando dal 36% del primo semestre al 50% del secondo.

Ad esempio, su un importo speso per complessive € 60.000 per lavori eseguiti al 30 aprile 2013, il massimo possibile da portare a recupero è di € 17.280, dal momento che solo quanto sborsato fino a concorrenza della cifra limite stabilita e nella proporzione indicata, può essere recuperato. Il medesimo intervento datato 30 giugno dello stesso anno, avrebbe fruttato un importo detraibile pari a € 30.000, (tutto l’intervento resta al di sotto del limite e gode di una percentuale più elevata) quasi il doppio, in virtù delle più vantaggiose condizioni a cui ha diritto a beneficiare chi ha eseguito i lavori nel secondo periodo del 2013.

Ma chi sono i soggetti beneficiari della detrazione?

Non solo chi detiene la proprietà dell’immobile oggetto dell’intervento può beneficiare della misura. Purché siano opportunamente citati in fattura e vi sia traccia dei pagamenti effettuati con vincolo di inerenza, anche il possessore o detentore di altro diritti reali sull’immobile, regolarmente registrato, è ammesso. Si pensi al promissario, all’erede, al locatario o comodatario. L’importante è che sia soggetto ad imposta sul reddito delle persone fisiche, a qualunque titolo.

Quando l’immobile è oggetto di trasferimento della proprietà, e l’importo spettante in detrazione non è ancora stato completamente usufruito, vi è la possibilità di trasferire il diritto alla detrazione all’acquirente. Il venditore, in questo caso, comunicherà all’amministrazione finanziaria la scelta effettuata. In mancanza di esplicite indicazioni, il diritto si trasferisce tacitamente.

Per sapere quali interventi sono ammessi occorre fare riferimento al Testo Unico delle imposte sui redditi, che reca esplicitamente ciascuno dei casi plausibili.

Cosa bisogna fare per accedere alla misura?

Recentemente l’amministrazione statale è intervenuta per semplificare gli adempimenti burocratici previsti per ottenere l’agevolazione.
Non è più prevista la comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara, dell’Agenzia delle Entrate; neppure l’indicazione separata del costo sostenuto per la manodopera, nella fattura emessa dall’impresa esecutrice dei lavori è più dovuta. Resta l’obbligo di suddividere l’importo in dieci rate, che andranno ad incidere l’imposta dovuta per gli anni successivi.

In fase di pagamenti da effettuarsi a fronte delle spese sostenute, occorre osservare determinate cautele. Ciascun importo deve transitare per una delle modalità tracciabili (assegni bancari o circolari, bonifici, carte di pagamento), in cui è opportuno esplicitare i dati dei soggetti partecipanti all’operazione (codice fiscale, partita iva, estremi identificativi), e la causale per cui il pagamento è effettuato, opportunamente esplicitata.
Fanno eccezione unicamente le spese che non è possibile pagare con altro sistema che il contante, come gli oneri di urbanizzazione, pure ammessi.

A norma di legge, l’istituto bancario che effettua la transazione è tenuto ad operare, a carico dell’impresa che gestisce i lavori di ristrutturazione una ritenuta d’acconto pari al 4% del totale. Sempre con riferimento all’esempio in precedenza citato, il bonifico eseguito dal detentore dell’immobile sconta una ritenuta di € 2.400, che l’impresa riceverà in meno sull’importo pattuito. Avrà la facoltà, a propria volta di conservare la possibilità di detrarre dalle tasse l’importo decurtato.

Nell’ipotesi di spese sostenute per lavori sulle parti condominiali comuni, spesso oggetto di interventi, le fatture o le ricevute devono essere intestate direttamente al condominio e spettano pro-quota ai singoli condomini.

Come avviene il riparto della detrazione?

Come enunciato in precedenza, ciascuna delle dieci rate può essere portata in scorporo nell’anno in cui l’intervento ha luogo e nei nove successivi. Nessun rimborso spetta per la parte eventualmente eccedente il dovuto. Ciò implica che se la rata prevista in detrazione per un anno è di € 1.000, ma il totale dovuto è di € 700, la differenza sarà inevitabilmente perduta.

Particolare attenzione è dovuta in caso di interventi su parti comuni e protrattisi per diversi anni di imposta. Ciascun intervento deve seguire le regole di competenza. Fa fede l’effettivo esborso (criterio di cassa) e la data di emissione della fattura.