Aspi e mini Aspi, vecchia Disoccupazione ordinaria e straordinaria: cosa sono e come ottenerle

Le norme relative agli Ammortizzatori sociali introdotte recentemente sono sostegni al reddito concessi ai lavoratori licenziati e rimasti senza un lavoro, con un peggioramento della posizione economica.

Fin dal 2012 ci sono stati interventi di legge che hanno convertito la disoccupazione ordinaria e straordinaria in Aspi e mini Aspi, differenziate da alcuni fattori relativi all’età del lavoratore e al periodo transitorio. In ogni caso per presentare la domanda di disoccupazione è obbligatorio iscriversi nelle apposite liste del Centro per l’impiego, dichiarandosi immediatamente disponibili al lavoro.

Con la dichiarazione chiamata DID, si procede a presentare la documentazione all’Inps per ottenere il supporto patrimoniale. Dal 1° maggio 2015, i soggetti che perdono l’impiego involontariamente, possono usufruire della nuova Naspi. Si tratta di una disoccupazione per i collaboratori a cui si aggiunge l’Asdi, un assegno di sei mesi, attivata alla fine della Naspi. Inoltre si riceve un assegno per essere ricollocati.

Quando si riceve la disoccupazione?

La disoccupazione è una forma di supporto economico erogato dall’Inps per concessione dello Stato, riconosciuta ai lavoratori rimasti senza impiego e privi di salario per determinate cause:

  • licenziamento;
  • sospensione per la mancanza di lavoro;
  • conclusione del contratto;
  • dimissioni per giusta causa, stabilite da comportamenti scorretti del datore di lavoro come molestie sessuali, mancato pagamento della retribuzione, peggioramento delle mansioni da svolgere, mobbing, variazioni sostanziali al contratto e alle condizioni di lavoro in seguito a una trasformazione o cessione dell’impresa;
  • trasferimento in una diversa sede distante oltre 50 chilometri dal luogo di residenza o comunque raggiungibile in un tempo di 80 minuti o che renda necessario l’utilizzo di più mezzi pubblici.

L’Aspi deriva da un contributo versato dal datore di lavoro appositamente per coprire le eventuali situazioni descritte. L’Inps attinge al fondo per dare un aiuto economico al disoccupato. Non ci devono essere cause di licenziamento imputabili al comportamento del lavoratore. Ad avere diritto al supporto sono tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla qualifica, dalla sede di lavoro e dal contratto. Deve essere l’attività principale da cui viene ricavato il reddito maggiore oppure essere un’attività svolta stagionalmente.

Tipologie di disoccupazione

In passato la prestazione assistenziale veniva dedicata in maniera differenziata alle varie categorie di lavoratori, ma la riforma Fornero ha introdotto Aspi e mini Aspi, modificata dalla riforma del Lavoro voluta da Renzi, denominata Jobs Act, che ha introdotto la nuova Naspi sostituendo l’Aspi, aggiunta ad altre forme di indennità, a partire dal 2016.

Dal 2013 al 2015 l’indennità di disoccupazione ordinaria sono avvenuti i cambiamenti che hanno decretato il termine della prestazione ordinaria e di quella speciale, nelle diverse declinazioni, ovvero i requisiti normali e ridotti, le misure per i settori dell’edilizia e dell’agricoltura. I soggetti che rimangono senza lavoro a partire dal 2017 hanno diritto alla Naspi, in aggiunta all’assegno Asdi, alla nuova disoccupazione per i collaboratori oppure all’assegno per il ricollocamento.

Naspi: requisiti, durata e presentazione dell’istanza

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego riguarda coloro che hanno perso il lavoro dal 1° maggio 2016, per le ragioni precedentemente illustrate. L’eccezione concerne la categoria dei dipendenti pubblici con un contratto a tempo indeterminato e gli operai impiegati nel settore agricolo con la copertura dalla disoccupazione prevista per il settore. I requisiti necessari per accedere all’aiuto dell’Inps è necessario rispettare due requisiti:

  • essere iscritti alle liste dei disoccupati disponibili al lavoro presso il Centro per l’impiego;
  • aver versato contributi per almeno 13 settimane nell’arco di tempo degli ultimi 4 anni e di aver lavorato almeno 30 giorni nei precedenti 12 mesi, considerata la data di conclusione del rapporto di lavoro.

Non sono previsti limiti rispetto al salario ricevuto per le varie modalità contrattuali.

A seconda della contribuzione del lavoratore nel momento in cui si presenta l’istanza si determina la durata della prestazione. Il tetto massimo è di 24 mesi, ma per raggiungere tale periodo bisogna aver versato 4 anni di contributi. I

l calcolo segue la regola per la quale la disoccupazione deve coprire la metà delle settimane coperte dai contributi, con l’interruzione dovuta al licenziamento. Per effettuare il conto utile alla determinazione dell’importo mensile da percepire è necessario dividere la somma della contribuzione per il numero di settimane in cui si sono effettuati i versamenti, prendendo come riferimento gli ultimi 4 anni. Il risultato ottenuto deve quindi essere moltiplicato per 4,33. Si ottiene un numero pari al 75% della retribuzione ricevuta dal datore di lavoro, riferita alla media mensile di 1.195 euro. Quindi al risultato si deve aggiungere il 25% della differenza tra l’importo dato e la retribuzione mensile. L’assegno non può comunque essere superiore al 1.300 euro su base mensile. Ogni anno ci sono adeguamenti Istat legati all’aumento del costo della vita, sui prezzi al consumo per famiglie e dipendenti rispetto ai precedenti dodici mesi. La domanda deve essere trasmessa via internet, telefonando al numero verde dedicato dell’Inps, rivolgendosi a un patronato autorizzato dall’ente previdenziale oppure direttamente tramite la parte del sito internet dell’Inps riservata a cui si accede con le credenziali personali. Si può usare qualsiasi dispositivo connesso a internet.

Aspi e mini Aspi: come funzionano le prestazioni

I licenziamenti precedenti al 30 aprile 2015 si ha diritto all’assicurazione disoccupazione involontaria ed è riservata ai soggetti che hanno perso il lavoro rientranti in determinate categorie:

  • operai e impiegati e persone impiegati allo stesso livello con un contratto di lavoro a tempo parziale o determinato;
  • dirigenti assunti nell’ambito privato in ogni settore;
  • apprendisti;
  • lavoratori impiegati a domicilio che abbiano cessato il rapporto o siano stati licenziati;
  • lavoratori autonomi;
  • dipendenti impegnati nelle attività legate alle stagioni o con periodi di sosta;
  • dipendenti occasionali assunti per sostituire il personale dell’organico;
  • persone con un contratto di formazione;
  • lavoratori soggetti al contratto di solidarietà;
  • portieri degli stabili;
  • dipendenti con un contratto di lavoro subordinato nel settore artistico;
  • dipendenti pubblici a tempo determinato;
  • dipendenti di aziende italiane inviati paesi esteri privi di accordi sulla sicurezza sociale;
  • soci delle cooperative non rientranti nel DPR numero 602 del 1970.

Dal beneficio vengono esclusi coloro che hanno rassegnato le dimissioni senza una giusta causa, a meno che non siano madri e padri nel periodo in cui non si può essere licenziati; dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato; dipendenti extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno per un impiego legato alla stagione. Le precedenti normative restano in vigore per questi casi.

I requisiti per ottenere l’Aspi

L’ottenimento della disoccupazione ordinaria e del relativo supporto economico è subordinato al rispetto di due requisiti:

  • è necessario aver versato 2 anni di contributi, calcolando gli ultimi 24 mesi, facendo riferimento al giorno del licenziamento;
    bisogna aver effettuato versamenti dei contributi per 52 settimane nell’ultimo anno oppure di vantare una contribuzione di 12 mesi negli ultimi 2 anni. Sono inclusi tutti i tipi di versamenti e il periodo in cui si è goduto di un periodo di lavoro oltre confine, di maternità o di malattia di un figlio con età non superiore agli 8 anni.

I lavoratori dell’ambito agricolo per tempo determinato, anche alternato a impieghi in altri ambiti contano sulla disoccupazione calcolata sul settore prevalente, cumulando i diversi contributi versati. Non possono, però, essere conteggiati, per nessun tipo di lavoratore, l’infortunio Inail, assenze, permessi e congedi goduti per parenti o conviventi.

Le 52 settimane di contribuzione

Nei due anni precedenti il licenziamento bisogna aver versato 52 settimane di contributi. Questo criterio è indispensabile per poter accedere al beneficio dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. L’Aspi considera la contribuzione anche per i periodi di malattia del lavoratore o dei figli piccoli, del servizio militare o civile e delle varie casistiche riconosciute dalla legge per cui il lavoratore può godere di giornate di permesso o congedo. I versamenti conteggiati sono quindi effettivi e figurativi.

La domanda Aspi

La richiesta per ricevere il trattamento dell’Inps in relazione all’Aspi prevede la compilazione dei moduli e la loro trasmissione alla sede di competenze dell’ente previdenziale, da farsi esclusivamente in via telematica. Ci si può registrare sul sito web dell’Inps e ottenere le credenziali, oppure chiedere l’assistenza di un patronato autorizzato. Oltre al Modulo DS21 Aspi per la domanda di disoccupazione erogata dall’ente previdenziale, si devono allegare alcuni documenti tra cui la dichiarazione del datore di lavoro, relativo all’impiego perso e per cui si presenta l’istanza, con l’indicazione dei periodi di lavoro e del salario ricevuto. Vale anche per i lavoratori domestici. Per i dipendenti si usa il modulo DS22, mentre per chi è impiegato presso una famiglia deve far inserire i dati nel modulo DS22LD.

Il Centro per l’impiego

Alla richiesta di disoccupazione è necessario allegare altresì la DID, ovvero la dichiarazione di disponibilità a un nuovo impiego, redatta dal Centro per l’Impiego, presso cui il lavoratore si registra. Per ottenere la certificazione non si può avere un reddito dovuto all’occupazione ad eccezione delle imposte fiscali da corrispondere per l’anno in corso. La cifra è di 8 mila euro per il lavoro subordinato o parasubordinato, mentre è di 4.800 euro per il lavoro autonomo. In tutti gli altri casi, compresi i tirocini e le formule di lavoro atipiche, si può rilasciare la dichiarazione.

Le scadenze da rispettare

L’istanza va presentata all’Inps entro:

  • l’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
  • il giorno in cui è avvenuta la risoluzione della vertenza sindacale o in cui si è ottenuta una sentenza del tribunale;
  • il giorno in cui si torna ad essere fisicamente disponibili per un nuovo lavoro in conseguenza di una patologia;
  • l’ottavo giorno dalla fine del periodi di maternità, purché successivo al licenziamento;
  • l’ottavo giorno dopo la conclusione del periodo coperto dall’indennità dovuta al mancato preavviso;
  • il 38° giorno successivo alle dimissioni presentate per giusta causa.

Calcoli e sospensione

L’indennità mensile prevista dall’Aspi segue le stesse regole stabilite per la Naspi e inizia entro otto giorni dalla presentazione della domanda, se trasmessa entro la prima settimana successiva al licenziamento, oppure dal quinto giorno dopo l’invio della richiesta per gli altri casi.

Il pagamento può subire una sospensione per le situazioni in cui il disoccupato si trova in:

  • maternità;
  • ricoverato per patologia con la copertura di altri enti;
  • malattia con indennizzo da parte dell’ente previdenziale.