Interessi passivi mutuo prima casa: cosa posso portare in detrazione?

Per tutti coloro che hanno intenzione di comprare una casa e richiedere un mutuo prima casa sono previste delle detrazioni fiscali sull’IRPEF 2016 direttamente sugli interessi passivi. Essi vengono riconosciuti in una percentuale del 19%, dove però sono presenti delle condizioni imposte dalla Legge. Questa agevolazione è presente nell’articolo 15 del Tiur e può essere sfruttata da tutti coloro che a fine d’anno presentano o il Modello Unico oppure il classico Modello 730.

Le detrazioni su questa forma di interessi sono concessi fino ad una cifra massima di 4.000 euro nell’arco di un anno. Invece, se il mutuo è cointestato tra marito e moglie allora la cifra limite viene suddivisa tra i due coniugi (ossia 2.000 euro ciascuno), mentre se i due si separano la suddivisione coesiste fino a quando non vi è un documento che attesti la separazione vera e propria mediante il divorzio. Per poter usufruire delle detrazioni fiscali sul mutuo dell’acquisto prima casa sono necessarie delle determinate condizioni.

Innanzitutto è bene sapere che chi beneficia della detrazione deve essere lo stesso soggetto che fa richiesta del mutuo. Mentre per tutti quei mutui che sono stati stipulati a partire dal 1 gennaio 2001 è importante che l’abitazione sia abitata nell’arco dei 12 mesi a partire da cui è stato stipulato il contratto, mentre se il mutuo è stato contratto negli anni che vanno dal 1993 al dicembre del 2001 allora la casa deve essere abitata nell’arco di tempo massimo di sei mesi. Se l’immobile non viene utilizzato, allora si ottiene la decadenza dei benefici ottenuti su di esso. Inoltre, è bene specificare che all’usufruttario dell’abitazione non gode di questi diritti perchè non è proprietario ma gode soltanto del diritto di godimento su tale bene.

A partire dal 2008, per quanto concerne il limite massimo riguardante gli interessi che bisogna pagare sul mutuo della prima casa è di 4.000 euro all’anno. Per tal motivo il bonus massimo di cui si può usufruire dopo aver effettuato al dichiarazione dei redditi è di 760 euro, ovviamente il tutto è calcolato attraverso la percentuale del 19% della cifra di 4.000 euro all’anno. Questa cifra, fa riferimento a:

  • degli oneri accessori che riguardano il capitale richiesto in prestito,
  • delle varie quote di rivalutazione e infine dipende dagli interessi passivi.

Non possono usufruire della detrazione coloro che hanno stipulato un contratto per il mutuo negli anni compresi dal 1991 al 1992, oppure in caso in cui il motivo sia diverso da una casa per prima abitazione. Inoltre, questi interessi passivi non riguardano quei mutui firmati nel 1997 per poter ristrutturare un’abitazione. Nel caso in cui il mutuo è intestato non solo ad una persona, allora anche la fruizione degli interessi è suddivisa per tutti coloro che contribuiscono al pagamento del mutuo, ovviamente sarà corrisposta a seconda della quota di partecipazione.

La normativa che riguarda tutto ciò ha subito molte variazione in diversi anni, con il risultato ce le detrazioni fiscali dipendono dalla tipologia di abitazione e sopratutto dall’anno in cui è stato sottoscritto il contratto inerente al mutuo. Colui che beneficia di tutto ciò, deve essere lo stesso soggetto a cui è legato il contratto del mutuo.

E’ di fondamentale importanza l’anno in cui viene stipulato il mutuo, infatti a partire da quel momento si hanno un anno di tempo per far si che l’abitazione diventi prima casa ed abitata dal facente richiesta. Ovviamente il tempo di occupazione della casa dipende dall’anno di apertura del mutuo. La detrazione fiscale sugli interessi passivi per il mutuo prima casa interessano:

  • Un mutuo per l’acquisto di una prima casa, quando il capofamiglia o entrambi i coniugi stipulano un mutuo ipotecario sulla casa da acquistare come prima casa, dove vivrà insieme ai suoi familiari.
  • Ristrutturazione dell’abitazione, nel caso in cui la casa acquistata necessita di una ristrutturazione ma la detrazione sugli interessi parte dal momento in cui la casa diventa abitazione principale e tutto ciò deve avvenire in un arco massimo di due anni.

Si può usufruire di tutto ciò anche se si ha l’acquisto di un immobile momentaneamente dato in locazione sempre se adibito come prima casa, ovviamente si usufruirà della detrazione fiscale dal momento in cui si paga la prima rata di mutuo, tutto ciò è possibile solo se dopo 3 mesi dall’acquisto il proprietario della casa sfratti l’inquilino e nell’arco di un anno la casa sia libera e risulti come prima abitazione.

Questa forma di detrazione viene garantita anche se il contribuente è costretto a trasferirsi per lavoro. Non sono possono essere definiti come oneri accessori tutte quelle spese che riguardano l’assicurazione dell’abitazione. Mentre si può detrarre al 19 % tutte le spese di intermediazione dell’immobile per una cifra massima di 1.000 euro.

Per poter ottenere la detrazione fiscale è fondamentale che il richiedente abbia con sè alcuni documenti come:

  1. il contratto dove si richiede il mutuo,
  2. l’atto di compera dell’abitazione,
  3. il certificato rilasciato dalla banca che garantisca il versamento degli interessi,
  4. un documento del notaio
  5. una fattura e ogni documento che dimostri il pagamento di oneri accessori, quote di valutazione e gli interessi passivi da parte del richiedente il mutuo.

Oltre ai vari documenti interessanti il beneficiario, come la carta di identità o qualsiasi altro documento di riconoscimento e il codice fiscale, in modo tale che una volta che si hanno a disposizione tutti i documenti si può provvedere alla richiesta della detrazione fiscale.