Assicurazione RC Auto, quanto aumenta dopo un sinistro?

A tutti gli automobilisti sarà senz’altro capitato di domandarsi cosa succede e di quanto aumenta la RC Auto (responsabilità civile autoveicoli) in seguito ad un sinistro con colpa. L’obiettivo che ci proponiamo è di fare chiarezza a riguardo.

Cominciamo con il definire l’attestato di rischio, che è il documento che certifica l’assenza o la presenza di incidenti procurati negli anni e la classe di merito universale (CU) maturata dall’assicurato [Legge 990/1969].
Di conseguenza, in caso di sinistro con colpa, questo sarà indicato espressamente sull’attestato di rischio dove rimarrà visibile per cinque anni, ed inciderà negativamente sull’ammontare del premio assicurativo.

Infatti, in caso di incidenti con colpa, la classe di merito universale sarà retrocessa di due posizioni e saranno necessari almeno due anni di guida virtuosa per riconquistare la CU di partenza, e godere di maggiore convenienza sul prezzo della polizza, che in Italia risulta comunque tra i più elevati d’Europa.

Dunque, più alta sarà la classe di merito universale dell’assicurato minore sarà l’aumento del premio assicurativo da parte dell’assicuratore.

La prima classe di merito, ovvero la più conveniente, economica e vantaggiosa, si raggiunge dopo 14 anni dalla stipula del primo contratto assicurativo, purchè non vengano causati sinistri (c.d. meccanismo Bonus/Malus).

Il meccanismo Bonus/Malus è un sistema di tariffazione su cui si basano le compagnie assicurative per calcolare il premio assicurativo finale di autovetture, motocicli e ciclomotori.
Infatti, alla prima assicurazione stipulata, l’assicurato parte della quattordicesima classe di merito universale.

La legge Bersani n. 40 del 2007 stabilisce che il c.d. Malus scatta quando si supera complessivamente il 51% di colpa in uno o più incidenti. Infatti questa percentuale è cumulativa dei vari sinistri di cui si è responsabili, per un periodo complessivo di 12 mesi. Dunque se nell’arco dell’anno solare, l’assicurato causerà due incidenti, di cui uno con il 40% di colpa e uno con il 15%, incapperà in quella che appare come una punizione e sarà retrocesso di due classi di merito.

Inoltre, la legge Bersani stabilisce che in caso di incidente con concorso di colpa paritario la classe di merito universale rimane invariata; tuttavia il sinistro sarà annotato sull’attestato di rischio ed anche la relativa quota di corresponsabilità paritaria dei conducenti.

Detto ciò, è necessario e doveroso chiarire che non è possibile stabilire a priori, con precisione ed esattezza, il rincaro del premio assicurativo in seguito ad un sinistro, giacchè devono essere presi in considerazione diversi fattori, quali, ad esempio, la classe di merito universale, il grado di esperienza del guidatore e la città in cui la polizza assicurativa è stata stipulata.
L’aumento della polizza assicurativa non dipende comunque dall’entità dei danni causati con il sinistro.

Tuttavia, esistono alcune possibilità che consentono di non far aumentare il costo del premio assicurativo a seguito di un incidente con colpa, quando si andrà a rinnovare il contratto della polizza.
La richiesta di riscatto, fu introdotta nel 2007 e prevede che l’assicurato possa liquidare di tasca propria il sinistro. Infatti, risarcendo la compagnia assicurativa di quanto ha versato alla parte danneggiata, l’intestatario della polizza potrà conservare la propria classe di merito universale e dunque non subirà l’aumento del premio assicurativo.

La richiesta di riscatto del sinistro varia al variare della procedura di risarcimento:

  • se i danni sono stati risarciti dall’assicurazione del danneggiato, ci si deve rivolgere alla Consap per conoscere l’ammontare del sinistro pagato e procedere al rimborso;
  • se i danni sono stati risarciti dalla propria compagnia assicurativa, è a questa che si deve presentare tale richiesta.

E’ bene sottolineare però che quest’opportunità è limitata, in quanto si può concretizzare solo se non vi siano danni a persone o a cose diverse dai veicoli coinvolti nel sinistro.
Dunque, se si stipula un’assicurazione con franchigia, è possibile assumersi parte dei danni causati in termini economici, risparmiando così sull’importo della polizza.

Per capire se ciò sia conveniente o meno, si deve chiedere l’importo della cifra risarcita e confrontarlo con l’aumento della polizza per tutti i rinnovi successivi, fino a quando si riotterrà la classe di merito di partenza.

Anche in caso di assicurazione con “bonus protetto” è possibile mantenere la classe di merito interna alla compagnia assicurativa, ma solo per un massimo di un sinistro l’anno. Tuttavia, questa clausola non evita il declassamento della classe di merito universale e non è applicabile se si decide di variare compagnia assicurativa.

In alternativa si potrebbe richiedere una polizza kasko, che offre il vantaggio di risarcire tutti i sinistri subiti dal proprio veicolo durante la circolazione su strada, anche se l’incidente è stato causato dall’assicurato e non vi siano altri veicoli coinvolti.
Queste due ultime soluzioni, tuttavia, comportano inevitabilmente un aumento del premio assicurativo annuale.

Nonostante ciò, c’è anche chi decide di trovare un accordo economico privato con chi ha subito i danni, eventualmente senza coinvolgere l’assicurazione, poichè gli aumenti di prezzo della polizza saranno suddivisi negli anni, e potrebbero essere compresi tra i 300 e i 100 euro.

Attenzione però, questa pratica, pur essendo molto diffusa, è vietata per legge, che stabilisce ed impone ad ogni assicurato di avvisare la compagnia assicurativa ad ogni evento avverso durante la conduzione del veicolo assicurato, attraverso il modello CAI/CID, in caso di constatazione amichevole.